Revisione auto e proroghe Covid 2021: costo, scadenza e sanzioni

03-Dic-2021  

La revisione dell’auto, ovvero un controllo periodico del veicolo per garantirne la sicurezza e la silenziosità, è definita meglio dall’ articolo 80 del codice della strada sulle revisioni che dice:

"Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Le revisioni, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. Le norme sono in linea con quelle stabilite dalla comunità europea.

INDICE
Come funziona la revisione auto e le scadenze
Costi revisione auto
Documentazione rilasciata dopo la revisione dell’auto
Revisione auto e sanzioni
Quanto tempo ho per fare la revisione dalla data di scadenza?
Differenze tra revisione e tagliando auto
Revisione auto e proroghe Covid 19

La revisione per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche scadenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione è annuale.

Il Ministro dei trasporti, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

Le imprese devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione

Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese abilitate alla revisione auto.

Un emendamento della legge di bilancio 2021 ha previsto un aumento del 22% sui costi di revisione auto, pari a 9,95 euro. Per cui ora i costi passano da 45 euro a 54,95 euro se revisione effettuata presso Motorizzazione civile, 76,83 euro se invece si va in una officina autorizzata

Le imprese adibite alla revisione, entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine di annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Dopo avere effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

I conducenti che circolino con un veicolo che non sia stato revisionato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a € 7.993.

All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione delle imprese adibite alla revisione.

Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Da tale violazione discende anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Come anticipato, la revisione auto deve essere fatta inizialmente dopo 4 anni dall’immatricolazione del veicolo e ogni 2 anni per le volte successive. In tutti e due i casi il termine ultimo è entro la fine mese in cui si è fatta la prima immatricolazione

Le differenze tra revisione e tagliando auto sono meglio riportate nel nostro articolo dedicato su Patentati.

Per via del Covid, il governo italiano ha prorogato di 10 mesi la scadenza della revisione di auto, autobus, autocarri, trattori stradali e rimorchi e semirimorchi dal peso superiore a 3,5 tonnellate. La proroga si applica ai controlli che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Nessuna proroga invece per ciclomotori, motocicli, motocarri e rimorchi e semirimorchi fino a 3,5.

Per quanto riguarda le revisioni auto in data successiva al 30 giugno 2021, non sono state previste ulteriori proroghe.

 

Autore: Redazione