Auto per guida disabili: modelli per invalidi e i requisiti di legge per i portatori di handicap

05-Set-2019  

Le auto per i disabili hanno bisogno di modifiche e di adattamenti specifici per poter essere usate dai portatori di handicap.

Di seguito troverete una guida completa alle vetture per gli invalidi: gli adattamenti, i dispositivi di guida e le agevolazioni.

 

INDICE
In cosa consiste l'adattamento del veicolo per disabili?
Quali sono i dispositivi di guida più importanti?
Quali sono gli adattamenti alla carrozzeria più importanti?
Quali sono le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli per disabili?
Quali auto per disabili sono agevolabili?
Le minicar (i quadricicli leggeri) sono agevolabili?
Quali categorie di disabili possono sfruttare queste agevolazioni fiscali?
Cosa si intende per non vedenti?
Cosa si intende per sordi?
Cosa si intende per disabili con handicap fisico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento?
Cosa si intende per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni?
Cosa si intende per disabili con ridotte o impedite capacità motorie?
Come funziona la detrazione Irpef relativa alle auto per i disabili?
Come funziona l'Iva agevolata al 4% relativa alle auto per i disabili?
L'Iva agevolata vale anche per l'acquisto in leasing?
Come funziona l'esenzione dal bollo auto relativa alle auto per disabili?
Come funziona l'esenzione dall'imposta di trascrizione relativa alle auto per disabili?

L'adattamento del veicolo è – per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie – una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione). Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato semplicemente di cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Impugnature per tetraplegia (che consentono la rotazione del volante con una sola mano), joystick per la guida (dispositivi servoassistiti che consentono a persone affette da gravi disabilità di poter azionare il volante mediante un'interfaccia a leva), dispositivi di leva freno (che permettono l'azionamento del pedale del freno con il solo utilizzo degli arti superiori), acceleratori satellitari (comandi che si indossano come un guanto e che consentono di gestire l'acceleratore senza staccare le mani dal volante), impugnature al volante con pomello (per comandare lo sterzo con una sola mano) e centraline comando luci e servizi (per le patologie che causano deficit a un arto superiore: permette di gestire le luci, gli indicatori di direzione e il clacson).

La pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica, lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica, il braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica, il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico, il sedile scorrevole/girevole (per facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile), il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), lo sportello scorrevole e altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

La detrazione dall'Irpef del 19% del costo del veicolo, l'aliquota Iva agevolata del 4% e l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione.

Le autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente), gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate – o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria – destinati al trasporto di cose o persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente), gli autoveicoli specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo) e autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente). Per quest'ultima tipologia è possibile fruire solo della detrazione Irpef.

No.

I non vedenti, i non udenti, i disabili con handicap fisico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Si dividono in ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%), ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento) e ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%).

Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva. Per ottenere la certificazione di disabilità occorre un certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesta la sua condizione.

Quelli con un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl e con un certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento.

Quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Per ottenere la certificazione di disabilità occorre il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps).

Quelli che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.

La detrazione Irpef spetta per un solo veicolo – che deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap - nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (che comprende il costo di acquisto del mezzo e le spese di manutenzione straordinaria). Si può fruire dell'intera detrazione nell'anno di acquisto o si può ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l'agevolazione. La sola eccezione riguarda il caso il cui il disabile (in seguito a necessità mutate in base al proprio handicap) cede il mezzo per acquistarne un nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile fruire della detrazione Irpef per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio solo se prima del nuovo acquisto si provvede a cancellare dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione. Non si può fruire del beneficio, invece, se si cancella dal Pubblico Registro Automobilistico il mezzo perché esportato all'estero.

In caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio dev'essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro meno l'eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili che non devono adattare il veicolo per beneficiare della detrazione la soglia massima vale solo per le spese di acquisto: restano escluse quelle per gli interventi di adattamento necessari a consentire al portatore di handicap l'utilizzo del mezzo (come la pedana sollevatrice). Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro): in questo caso il documento può essere intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.

Vale per l'acquisto di auto nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 cc (se con motore a benzina) e fino a 2.800 cc (se con motore diesel) e può essere applicata una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione e se il veicolo è stato ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione (tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti).

Certo, a condizione che il contratto di leasing sia traslativo. In poche parole nelle clausole contrattuali deve emergere la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria e in questa ipotesi la società di leasing può applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Ma non è tutto: al momento della stipula del contratto il beneficiario deve fornire alla società la documentazione prevista, devono esistere le altre condizioni previste dalla legge (come l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo) e la società di leasing deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell'operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorrono il periodo di quattro anni nel quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione e il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando è intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico. Attenzione, però: se il portatore di handicap possiede più veicoli l'esenzione spetta solo per uno di essi. Per approfittare dell'esenzione il disabile deve – solo per il primo anno – presentare all'ufficio competente, o spedire per raccomandata A/R, la documentazione prevista (entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento). Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi.

L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà vale per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione di non vedenti e sordi): un beneficio che compete sia in occasione della prima iscrizione di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico e la richiesta deve essere rivolta al Pra territorialmente competente.

Autore: Marco Coletto