Per le date e tutte le informazioni relative agli obblighi per la stagione 2017-2018, rimandiamo al nuovo articolo: obbligo gomme invernali 2017-2018
L’obbligo di montare gomme invernali scatterà, come tutti gli anni, dal 15 novembre 2016 fino al 15 aprile 2017, con una tolleranza di un mese. Questo significa che si potrà circolare con gli pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio senza incorrere in sanzioni.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, le alternative alle gomme invernali e le sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza.
La normativa sull’obbligo delle gomme invernali
La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del C.d.S. introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie.
Il periodo e le date
L’obbligo di montare gomme invernali scatta a partire dal 15 novembre, ma in alcune regioni soggette a climi più rigidi, o semplicemente in zone di montagna, ci possono essere delle deroghe che anticipano tale periodo.
L’obbligo di circolare con gomme invernali termina il 15 aprile. Qui, però occorre una precisazione: non vi è alcuna regola che impone, una volta scaduto il periodo invernale, di sostituire le gomme invernali con quelle estive, a condizione però che le stesse gomme invernali abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.
La legge, infatti, prevede la possibilità di montare gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto dell’auto (in ogni caso non inferiore a Q), a patto che una volta scaduto il periodo dell’obbligo vengano sostituite con gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese. Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere sostituite.
Eccezioni Regionali e Provinciali (in continuo aggiornamento)
Abbiamo visto che generalmente l'obbligo di utilizzo di gomme invernali comprende il periodo 15 novembre - 15 aprile. Le amministrazioni locali hanno tuttavia la possibilità di definire dei periodi diversi in cui far scattare o cessare l'obbligo.
Vediamo, a titolo puramente indicativo, le eccezioni:
- Provincia di Aosta: dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017
- Provincia di Sondrio: dal 15 ottobre 2016 al 30 aprile 2017
- Provincia di Biella: dal 15 novembre 2016 al 15 marzo 2017
- Provincia di Vercelli: dall' 1 novembre 2016 al 31 marzo 2017 su strade di montagna e dal 15 novembre al 15 marzo su strade di pianura.
- Provincia di Torino: date diverse in base alle strade
- Regione Calabria: dal 15 novembre 2016 al 31 marzo 2017
- Provincia di Genova: dall'1 novembre 2016 al 31 marzo 2017 sulle strade comunali e provinciali dell'entroterra e su tratti autostradali di A7 (Bolzaneto-confine provinciale), A12 (Sestri Levante-confine provinciale), A26 (Voltri- confine provinciale).
- Sicilia: 24 novembre 2016 - 15 marzo 2017
- Nuoro e Sassari (strada statale 131 Carlo Felice): 1 dicembre 2016 - 15 marzo 2017
- Campobasso: 30 novembre 2016 - 15 marzo 2017
- Regione Lombardia: 1 novembre 2016 - 30 aprile 2017 dal km 105,980 (Berzo Demo) al km 118,700 (Edolo) della statale 42 `Del Tonale e della Mendola`, sulla statale 591 bis `Cremasca` dal km 2,200 (Grassobbio) al km 5,400 (Zanica), sull`intero tracciato della statale 39 `dell`Aprica, sul tratto della statale 42 `del Tonale e della Mendola` dal km 118,700 (Edolo) al km 147,850 (Passo del Tonale).
- Veneto: per via delle temperature particolarmente miti, sulle autovie venete è stata anticipata la revoca dell'obbligo di catene e gomme invernale al 21 marzo 2017 al posto del 15 aprile 2017 .
Sanzioni e multe per chi non rispetta la norma
Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è punibile con una sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei centri abitati è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si parte da un minimo di 84 euro. In autostrada la multa nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo. L’agente può anche intimare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.
Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui vige l’obbligo, circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato sul libretto. In questo caso parliamo di una multa che va da 422 a 1.682 euro e la sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione con obbligo di revisione del veicolo. Il consiglio, per evitare brutte sorprese, è quello di acquistare gomme invernali con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione: in questo caso è possibile circolare tutto l’anno senza incorrere in sanzioni. Attenzione però alle prestazioni su strada delle gomme invernali, che con le alte temperature si riducono notevolmente compromettendo la sicurezza.
Le gomme invernali M+S e le alternative
Le gomme invernali, per essere a norma, devono avere impressa la sigla M+S (Mud+Snow, ovvero fango e neve) sul fianco. Tale sigla può essere presente anche sulle gomme 4 stagioni, dette anche all-season.
Volete delle gomme performanti sulla neve? Assicuratevi che abbiano il Three Peak Mountain Snow Flake sul fianco, ovvero del fiocco di neve e una montagna a tre cime, che non ha alcun valore dal punto di vista legislativo, ma certifica che tali gomme hanno superato degli specifici test invernali.
Come alternativa alle gomme da neve è possibile tenere a bordo delle catene da neve o i ragni (catene esterne che possono adattarsi anche a veicoli con ruote non “catenabili”) da applicare alle ruote in caso di bisogno. Con le catene montate il limite di velocità, a prescindere dalla strada che si sta percorrendo, scende a 40 km/h.