​​

Sospensione patente di guida: i casi previsti dal codice della strada

29-Mar-2022  

Facciamo un’analisi dei casi previsti dal Codice della Strada che comportano la sospensione della patente di guida, specificando a seconda dei casi la durata della sospensione. Molte infatti sono le infrazioni che prevedono la sospensione della patente di guida, a cominciare da quella più comune: il superamento del limite di velocità oltre i 40 km/h.
 

INDICE
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITÀ
TASSO ALCOLEMICO
USO DEL CELLULARE
ALTRI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA
QUANDO VIENE COMUNICATA? 
PERMESSO DI GUIDA

Una delle cause principali che portano alla sospensione della patente di guida è il superamento del limite di velocità, un’infrazione diffusa che può costare cara a chi non può fare a meno dell’automobile per spostarsi.

Il Codice della Strada prevede la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h; per i neopatentati la sospensione va dai 3 ai 6 mesi.In caso di recidiva è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va dagli 8 ai 18 mesi.

In caso di superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h è prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi; in caso di recidiva è invece prevista la revoca della patente.

Il Codice della Strada prevede la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l; la sospensione della patente di guida sale a 2 anni nel caso in cui il conducente provochi un incidente.

Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno, oltre all’arresto fino a 6 mesi. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, a cui si aggiunge la confisca del veicolo (se di proprietà del guidatore) e l’arresto da 3 mesi a 1 anno. La patente viene revocata in caso di recidiva nel corso di un biennio.

Si ricorda che per i neopatentati vale la tolleranza zero in relazione al consumo di alcolici e guida: è sufficiente un tasso alcolemico dello 0,1% affinché venga sospesa la patente di guida.


INCIDENTE

Nel caso in cui il conducente abbia causato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con grave danno ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. 

In caso di incidente per violazione di una norma del codice della strada con lesioni personali colpose la durata della sospensione della patente di guida va da 15 giorni a 2 anni; in caso di omicidio colposo la sospensione arriva fino a 4 anni.
 

L’uso dei cellulari mentre si guida è un gesto molto pericoloso. Ma purtroppo molto diffuso, con conseguenze allarmanti: ben più della metà degli incidenti stradali è causato dall’uso dello smartphone mentre si guida. Non solo per le telefonate: in tanti mandano messaggi, controllano la bacheca di Facebook, e addirittura si scattano dei selfie mentre sono impegnati a guidare.

Al momento il Codice della Strada prevede una sanzioni di 161 euro per guida con uso del cellulare e, solo in caso di recidiva, scatta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Governo, però, sta lavorando al Codice della Strada per inasprire le pene relative all’uso di cellulari durante la guida. È quindi probabile che a breve l’uso del cellulare preveda la sospensione immediata della patente di guida e una multa più salata.
 

Oltre ai casi più comuni sono diverse le infrazioni previste dal Codice della Strada che comportano la sospensione della patente di guida:

  • Circolazione nei giorni di divieto con veicoli adibiti al trasporto di cose: da 1 a 4 mesi.

  • Circolazione nei centri abitati in caso di divieto motivato dall’inquinamento: da 15 a 30 giorni (nel caso di reiterazione in un biennio).

  • Mancato rispetto dei limiti imposti ad un trasporto eccezionale: da 15 a 30 giorni.

  • Violazione delle norme sulla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici: da 15 a 30 giorni.

  • Conduzione di un veicolo senza valida patente: se non è possibile disporre il fermo del mezzo è prevista la sospensione della patente di guida (se posseduta) per un periodo da 3 a 12 mesi.

  • Mancato rispetto del limite di potenza del veicolo o di velocità massima per i neopatentati: da 2 a 8 mesi.

  • Conduzione di un veicolo per il quale non si possiede specifica abilitazione: da 1 a 6 mesi.

  • Partecipazione con veicoli a motore a competizioni non autorizzate: da 1 a 3 anni.

  • Circolazione contromano in caso di scarsa visibilità: da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 in caso di recidiva).

  • Mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza: da 1 a 3 mesi.

  • Passaggio con semaforo rosso o quando l’agente del traffico vieta il passaggio: da 1 a 3 mesi.

  • Non aver usato la necessaria prudenza nell’impegnare un passaggio a livello: da 1 a 3 mesi (nel caso di reiterazione in un biennio).

  • Sorpasso pericoloso: in caso di sorpasso a destra da 1 a 3 mesi (nel caso di reiterazione in un biennio); in caso di divieto di sorpasso da 1 a 3 mesi, che aumentano da 3 a 6 mesi se il conducente è in possesso della patente di guida da meno di 3 anni; da 2 a 6 mesi nel caso si tratti del divieto di cui al comma 14.

  • Non arrestare il veicolo quando dovuto su strade ingombrate e passaggi di montagna: da 1 a 3 mesi.

  • Trasporto di merci pericolose in violazione delle norme: da 2 a 6 mesi.

  • Mancato uso delle cinture di sicurezza: da 15 giorni a 2 mesi (solo nel caso di reiterazione in un biennio).

  • Uso del telefonino durante la guida: da 1 a 3 mesi solo nel caso di reiterazione in un biennio).

  • Comportamento scorretto sulle corsie delle autostrade e delle principali strade extraurbane: da 2 a 6 mesi.

  • Utilizzo obbligatorio del cronotachigrafo: da 15 giorni a 3 mesi.

  • Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti:  da 1 a 2 anni

  • Non fermarsi dopo aver provocato un incidente stradale: da 15 giorni a 2 mesi in caso di danno alle sole cose; da 1 a 3 anni in caso di danno alle persone; da 1 anno e 6 mesi a 5 anni in caso di mancata assistenza alle persone ferite.

  • Rifiuto di custodire un veicolo sequestrato o utilizzo abusivo dello stesso: da 1 a 3 mesi.

  • Circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa: da 3 mesi a 1 anno.

  • Circolazione con patente di guida sospesa: da 3 a 12 mesi.

Una volta che il Prefetto riceve la patente sospesa, ha a disposizione 15 giorni per inviare a casa del conducente una notifica. A volte, tuttavia, la notifica viene inviata in ritardo, ovvero 20 giorni dopo l'infrazione.

Se sussistono particolari requisiti, in caso di sospensione della patente, è possibile richiedere al Prefetto il permesso di guida per motivi di lavoro.
La richiesta va effettuata entro 5 giorni dalla comunicazione del ritiro della patente. E' competenza del prefetto capire se effettivamente il richiedente non ha possibilità di raggiungere il luogo lavorativo in orario usando mezzi pubblici o non propri.

Autore: Redazione