Con l'aggiornamento del Codice della Strada, entrato in vigore di recente, l'uso di cuffie e auricolari durante la guida è sottoposto a restrizioni più severe.
La normativa, infatti, non si limita a regolamentare l'uso dello smartphone, ma estende il divieto a tutti i dispositivi che richiedano di staccare le mani dal volante o che coprano entrambe le orecchie.
INDICE |
Cosa dice il Codice della Strada sull'uso di cuffie e auricolari? |
Quando è consentito l'uso di auricolari e vivavoce? |
Le sanzioni per chi non rispetta la normativa |
Eccezioni alla regola |
L'articolo 173, comma 2, vieta l'uso di dispositivi come tablet, apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore che, anche temporaneamente, richiedano l'allontanamento delle mani dal volante.
Questo divieto include cuffie e auricolari di ogni tipo: bluetooth, con cavo, a cancellazione di rumore o qualsiasi altra tecnologia, se coprono entrambe le orecchie.
L'obiettivo è garantire che il conducente mantenga piena attenzione alla guida e sia in grado di percepire i suoni del traffico.
Il Codice della Strada permette l'utilizzo di dispositivi a vivavoce e auricolari a determinate condizioni. Questi apparecchi devono:
- essere utilizzati senza dover staccare le mani dal volante;
- essere dotati di comandi vocali o integrati nel volante;
- lasciare il conducente in grado di percepire i rumori esterni.
Gli auricolari ammessi sono quelli singoli, da mantenere a un volume che non interferisca con la capacità uditiva.
Anche i dispositivi viva voce e la radio devono rispettare queste regole.
Le conseguenze per chi viola le nuove regole sono significative.
In caso di prima infrazione, la multa varia da 250 a 1.000 euro, accompagnata dalla sospensione della patente per un periodo da 15 giorni a un mese.
Per i recidivi entro due anni, le sanzioni aumentano: la multa va da 340 a 1.400 euro, e la sospensione della patente può durare da uno a tre mesi.
Alcune categorie sono esenti dal divieto.
Le forze di polizia e le forze armate in servizio possono utilizzare cuffie sonore, mentre gli apparecchi acustici per uso medico non rientrano nella normativa.
Il comma 1 dell'articolo 173 stabilisce inoltre che chi deve compensare deficienze organiche o minorazioni anatomiche mediante lenti o apparecchi prescritti è obbligato a utilizzarli durante la guida, pena una sanzione amministrativa compresa tra 83 e 332 euro.