Circolare con la targa rovinata o illeggibile è vietato e il procedimento per ottenerne una nuova è costoso e non molto semplice.
Di seguito troverete una guida completa a come gestire una targa rovinata o illeggibile: quali sono le sanzioni previste e come risolvere il problema.
targa illeggibile, cosa dice il codice della strada
La normativa sulla targa illeggibile e' regolata dall' articolo 102 del codice della strada.
L'articolo dice che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una targa, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle targa, senza aver ritrovato la precedente, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo,.
Durante il periodo che intercorre tra la denuncia e la fornitura di una nuova targa, e' consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria, la posizione e la dimensione del pannello e i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
Quali sono le sanzioni previste per chi circola con la targa rovinata o illeggibile?
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro.
Cosa bisogna fare se la targa è rovinata o illeggibile?
Se una o entrambe le targhe sono rovinate o illeggibili bisogna procedere con la reimmatricolazione e con il rinnovo di iscrizione se si possiede il certificato di proprietà e la carta di circolazione o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo D.U.. La richiesta può essere presentata dall’intestatario o da una persona incaricata a un STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) quando si dispone del certificato di proprietà, della carta di circolazione o del D.U..
Quali documenti bisogna presentare?
L’istanza unificata, il D.U. (o la carta di circolazione o il certificato di proprietà cartaceo), la targa o le targhe deteriorate, la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’intestatario e il codice fiscale.
Se l’intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia ci vuole la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure la fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio oppure la copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Se l’intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia ci vuole la copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei. In caso di furto o smarrimento o distruzione del D.U., della carta di circolazione o del certificato di proprietà cartaceo è necessario allegare la relativa denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dove è stata presentata.
Se il documento di identità/riconoscimento dell’intestatario è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Quanto costa la reimmatricolazione in caso di targa rovinata o illeggibile?
Bisogna pagare gli emolumenti ACI (27 euro), l’imposta di bollo (32 euro per IU + 32 euro per DU), i diritti DT (10,20 euro), l’imposta di bollo per reimmatricolazione (32 euro) e il costo della targa nuova (variabile a seconda della zona e stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri). A tutto questo bisogna aggiungere i costi per i versamenti postali e – se ci si rivolge allo STA di una Delegazione dell’Automobile Club o di un’agenzia pratiche auto – la tariffa del servizio di intermediazione.
Esistono casi in cui non si può procedere alla reimmatricolazione presso gli STA o digitalmente?
Sì. Nei casi con annotazione di usufrutto, con variazione riguardante i soggetti del patto di riservato dominio, con assenza di CDP e/o della carta di circolazione, con veicoli ancora in possesso di foglio complementare, con veicolo che necessita di un titolo autorizzativo o di certificato di approvazione (ad es. taxi, autocarri trasporto merci conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente, etc…) o con contestuale presentazione di altra richiesta fatta eccezione per la variazione di residenza (per le persone fisiche) o di sede per le persone giuridiche bisogna contattare l’ufficio del PRA.
Se la pratica di reimmatricolazione alla UMC e di iscrizione al PRA è relativa a un veicolo già con D.U. le operazioni di cui sopra prevedono comunque l’emissione di un nuovo D.U..
Quali documenti bisogna presentare per il rinnovo di iscrizione al PRA in presenza di veicolo già reimmatricolato presso la Motorizzazione?
Il modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA Mod. NP2 su cui indicare il codice fiscale dell’intestatario (stampabile dal sito), la fotocopia della carta di circolazione rilasciata a seguito della nuova reimmatricolazione, il CdP o foglio complementare (in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dove è stata presentata) e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’intestatario, il certificato di residenza dell’intestatario o dichiarazione sostitutiva di certificazione (qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l’acquirente è un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE; i cittadini dell’UE possono anche presentare la fotocopia dell’attestazione rilasciata dal comune comprovante l’avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell’attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza).
Se il documento è redatto in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono espressioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Se l’intestatario è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc…) ci vuole il certificato della camera di commercio in bollo o la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica.
Se l’intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia ci vuole la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure la fotocopia del documento di identità e la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio oppure la copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.
Se l’intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia ci vuole la copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure la copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.