Carrelli appendice: significato, patente per guidarlo e revisione

03-Ott-2022  

Per la definizione del carrello appendice ci viene in aiuto il Codice Della Strada, articolo 56, che lo inquadra come parte integrante di un autoveicolo. Si tratta dunque di un piccolo carrello a due ruote adibito al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, che deve rispettare i limiti di peso e di sagoma previsti dalla legge: massa a pieno carico di 750 chili.

Rimorchio appendice (catgoria 01)

Il carrello appendice è considerato un rimorchio leggero e rientra nella categoria dei rimorchi 01, ovvero quelli fino a 750 chili di massa a pieno carico. Non è quindi considerato come un rimorchio normale (dotato, per esempio, di un sistema frenante autonomo), dunque è sufficiente la patente B per poter trainare con la propria auto un carrello appendice. 

Non ha motore proprio e, rispetto ai rimorchi tradizionali, ha dimensioni più ridotte. Inoltre non necessita di una targa: è sufficiente quella del veicolo che li traina. Il suo utilizzo non può essere di tipo professionale, ma solo ed esclusivamente privato.

La revisione dei carrelli appendice

Il Decreto Ministeriale del 19/05/2017 relativo ai controlli tecnici periodici di veicoli e rimorchi ha introdotto per tutti i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, esattamente come avviene per le automobili.

Autore: Redazione