L'addio all'esenzione IVA sulle lezioni di scuola guida ha portato una rivoluzione nelle autoscuole italiane.
Di seguito troverete una guida completa all'obbligo di imponibilità sulle lezioni di guida.
Cosa comporterà l'addio all'esenzione IVA per le autoscuole?
Un aumento dei costi per conseguire la patente di guida.
Perché le lezioni di scuola guida erano esentate dall'IVA?
Per via dell'interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Cosa dice la direttiva 2006/112/CE?
Il Titolo IX riguardante le esenzioni e più precisamente al capo 2 (esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico) prevede che gli Stati membri esentino “l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili” e “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario”.
Cosa dice la direttiva 2006/126/CE?
Il considerando 8 recita: “Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli”.
Da quando le lezioni di scuola guida sono escluse dall'esenzione IVA?
Tutto è nato il 14 marzo 2019 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa alle “Esenzioni IVA a favore di attività di lezioni di guida” pronunciata a seguito di richiesta di intervento dell'amministrazione finanziaria tedesca. Nel punto 29 viene osservato che “l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida (…) resta comunque un insegnamento specifico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario”.
In parole povere?
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le lezioni di guida non vanno considerate nelle categorie di insegnamento previste dalla direttiva 112/2006 che beneficiano dell'esenzione IVA.
Qual è il parere dell'Agenzia delle Entrate?
Il 2 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 79 in seguito all'interpello di un contribuente che ha sempre fatturato in esenzione da IVA. Il contribuente ha chiesto se fosse corretto continuare a ritenere esenti da IVA le proprie prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli a motore (comprese tutte le prestazioni alle stesse collegate e conseguenti) effettuate nell'esercizio di Autoscuola sino ad eventuale contraria pronuncia o disposizione e se fosse passibile di contestazione (nelle more di eventuali e differenti disposizioni) in merito all'indebito ricordo all'esenzione IVA sulle prestazioni di natura didattica.
Il contribuente riteneva di essere legittimato ad operare ancora in regime di esenzione di IVA sino ad eventuale disposizione avversa o contraria da parte dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha risposto che lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA.
L'imponibilità dell'IVA è retroattiva?
Sì. Lo ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 79: “Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si ritiene che l'Istante debba emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo”.
In parole povere?
L'Agenzia delle Entrate ha imposto alle autoscuole di regolarizzare le operazioni fatturate in esenzione IVA nelle annualità ancora accertabili attraverso note di variazione in aumento e dichiarazioni integrative. Le maggiori imposte devono confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
L'addio all'esenzione IVA porterà qualche vantaggio alle autoscuole?
Sì. La modifica del regime IVA (da esente a imponibile) dell'attività esercitata per effetto della sentenza composta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria. Il Contribuente è tenuto quindi a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito.