Al fine di contenere la pandemia da Covid 19 sono state aggiornate (in data 11 gennaio 2022) le indicazioni relative agli spostamenti consentiti o vietati in Italia in base al colore della Regione, al tipo di green pass, e altro ancora.
Le restrizioni variano anche in relazione al colore della Regione. Al momento ci sono 5 regioni in zona bianca (Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria), e 15 regioni in zona gialla (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Al momento non ci sono Regioni in “zona arancione” e “zona rossa”.
In caso di spostamenti con aerei, treni, navi e traghetti, autobus, e pullman di linea che collegano più di due regioni è necessario il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione da Covid). Il tampone (o green pass base) non è sufficiente.
L’unica eccezione riguarda gli spostamenti dalle isole (o verso le isole) minori esclusivamente per motivi di salute o per frequentare la scuola: in questi casi è sufficiente anche il green pass base.
Lo spostamento con Taxi e servizio di NCC (noleggio con conducente) è possibile anche senza il green pass.
Con un veicolo privato è possibile spostarsi all’interno del proprio comune senza green pass.
Lo spostamento tra diversi comuni senza green pass è possibile se ci si trova in “zona bianca”.
Nelle Regioni in “zona arancione” ci si può spostare senza green pass in altri comuni o altre Regioni solo nei casi di necessità, lavoro, salute, o per servizi non disponibili nel proprio comune.
Con il green pass rafforzato (vaccino o guarigione) è sempre possibile spostarsi anche in zona arancione. E lo stesso vale per lo spostamento da comuni di massimo 5.000 abitati verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.
- Fino ai 12 è possibile spostarsi con scuolabus senza green pass anche in “zona arancione”. E lo stesso vale per l’accesso alle scuole superiori, frequentabili anche senza green pass.
- L’utilizzo degli impianti di risalita sciistici richiede il super green pass
- L’accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale) richiede il green pass base (tampone), e lo stesso vale per l’accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati, ad eccezione per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale.
- L’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, e tabacchi) è consentito a tutti se la regione è “bianca” o “gialla”, ma si può accedere solo con il green pass rafforzato se la regione diventa “arancione”.
- Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali
- Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)
- Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi
- Accesso ai servizi alla persona
- Attività sportiva o motoria (all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici)
- Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (all’aperto o al chiuso)
- Studenti universitari agli atenei
- Corsi di formazione in presenza (con green pass rafforzato in caso di regione “arancione”
- Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice
- Consumazione al banco (all’aperto o al chiuso)
- Consumazione al tavolo (all’aperto o al chiuso)
- Servizio di ristorazione per clienti alloggiati ed esterni.
- Attività sportiva o motoria in palestre, piscine, centri natatori, all’aperto e al chiuso
- Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o della disabilità)
- Sport di squadra e di contatto (all’aperto o al chiuso)
- Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali con capienza al 100% (al chiuso)
- Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (al chiuso)
- Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose (al chiuso)
- Accessi a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto)
- Sagre e fiere, anche su aree pubbliche
- Convegni e congressi (all’aperto o al chiuso)
- Accesso ai centri benessere (all’aperto o al chiuso)
- Accesso ai centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche (all’aperto o al chiuso)
- Accesso a parchi tematici e di divertimento
- Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi (all’aperto o al chiuso)
- Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino
- Partecipazione alle prove in presenza
- Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti (all’aperto)
- Consumazione di cibi e bevande all’interno della sala in cui si svolge l’evento (al chiuso)
- Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti (all’aperto)